Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte III
Art. 50
Altezza regolamentare delle sovrastrutture
In vigore dal 12 ago 1967
L'altezza regolamentare di un mezzo cassero di poppa è:
0,91 m per navi di lunghezza uguale o inferiore a 30,50 m;
1,22 m per navi di lunghezza uguale a 76,20 metri;
1,83 m per navi di lunghezza uguale o superiore a 122 m;
L'altezza regolamentare delle altre sovrastrutture è:
1,83 m per navi di lunghezza uguale o inferiore a 76,20 m;
2,29 m per navi di lunghezza uguale o superiore a 122 m.
Per lunghezze intermedie si applica l'interpolazione.
Per l'interpolazione si possono applicare le seguenti formule, dove h è l'altezza regolamentare delle sovrastrutture in m, L è la
lunghezza in m.
per L compreso tra 30,5 e 76,2 h = 0,704 + 0,678 L/100 \
> mezzi
casseri
per L compreso tra 76,2 e 122 h = 0,205 + 1,33 L/100 /
per L compreso tra 76,2 e 122 h = 1,065 + 1,004 L/100 casseri
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-50