Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte III

Art. 50

Altezza regolamentare delle sovrastrutture

In vigore dal 12 ago 1967
L'altezza regolamentare di un mezzo cassero di poppa è: 0,91 m per navi di lunghezza uguale o inferiore a 30,50 m; 1,22 m per navi di lunghezza uguale a 76,20 metri; 1,83 m per navi di lunghezza uguale o superiore a 122 m; L'altezza regolamentare delle altre sovrastrutture è: 1,83 m per navi di lunghezza uguale o inferiore a 76,20 m; 2,29 m per navi di lunghezza uguale o superiore a 122 m. Per lunghezze intermedie si applica l'interpolazione. Per l'interpolazione si possono applicare le seguenti formule, dove h è l'altezza regolamentare delle sovrastrutture in m, L è la lunghezza in m. per L compreso tra 30,5 e 76,2 h = 0,704 + 0,678 L/100 \ > mezzi casseri per L compreso tra 76,2 e 122 h = 0,205 + 1,33 L/100 / per L compreso tra 76,2 e 122 h = 1,065 + 1,004 L/100 casseri
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-50

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