Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte III

Art. 54

Mezzi di chiusura di classe I per le aperture praticate nelle paratie terminali dei casseri

In vigore dal 12 ago 1967
I mezzi di chiusura di classe I devono essere di ferro o d'acciaio, robustamente e permanentemente collegati alla paratia, rinforzati da intelaiatura, irrigiditi e sistemati a posto in modo che il complesso della struttura risulti di robustezza equivalente a quella di una paratia senza aperture, e devono essere stagni alle intemperie quando sono chiusi. I dispositivi per tenere a posto questi mezzi di chiusura devono essere permanentemente collegati alla paratia o ai mezzi di chiusura stessi, e questi ultimi devono essere sistemati in modo tale da poter venir chiusi a forza dai due lati della paratia, ovvero dal ponte sovrastante. La soglia delle aperture d'accesso deve essere elevata almeno 380 mm sul ponte del bordo libero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-54

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Mezzi di chiusura di classe I per le aperture praticate nelle paratie terminali dei casseri (Art. 54 Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.) — Testo vigente | Portale Normativo