Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte III
Art. 54
54 / 122Mezzi di chiusura di classe I per le aperture praticate nelle paratie terminali dei casseri
In vigore dal 12 ago 1967
I mezzi di chiusura di classe I devono essere di ferro o d'acciaio, robustamente e permanentemente collegati alla paratia, rinforzati da intelaiatura, irrigiditi e sistemati a posto in modo che il complesso della struttura risulti di robustezza equivalente a quella di una paratia senza aperture, e devono essere stagni alle intemperie quando sono chiusi.
I dispositivi per tenere a posto questi mezzi di chiusura devono essere permanentemente collegati alla paratia o ai mezzi di chiusura stessi, e questi ultimi devono essere sistemati in modo tale da poter venir chiusi a forza dai due lati della paratia, ovvero dal ponte sovrastante.
La soglia delle aperture d'accesso deve essere elevata almeno 380 mm sul ponte del bordo libero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-54