Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte II

Art. 38

Aperture nei fianchi della nave per portellini di murata

In vigore dal 12 ago 1967
I portellini di murata dei locali situati sotto il ponte del bordo libero o di locali situati sotto il ponte di sovrastrutture di prim'ordine chiuse con mezzi di classe I o II, devono essere muniti di efficaci controportellini interni, collegati nella loro giusta posizione in modo permanente ed in modo che possano essere effettivamente chiusi a tenuta stagna. Però nelle sovrastrutture, quando tali locali sono destinati a passeggeri, eccettuati i passeggeri di ponte e l'equipaggio, i portellini di murata possono avere controportellini rimovibili, tenuti in posizione adiacente ai relativi portellini di murata, a condizione che essi siano prontamente utilizzabili in qualsiasi momento. I portellini di murata e i relativi controportellini devono essere robusti e di struttura approvata dall'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-38

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Aperture nei fianchi della nave per portellini di murata (Art. 38 Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili.) — Testo vigente | Portale Normativo