Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte II
Art. 33
33 / 122Tambucci di accesso
In vigore dal 12 ago 1967
I tambucci di accesso sistemati sulle parti esposte del ponte del bordo libero e del ponte di sovrastrutture chiuse, devono essere robusti. La soglia delle aperture in essi praticate deve essere alta sul ponte come i battenti delle boccaporte secondo gli .
Le porte devono essere robuste e devono poter essere chiuse a forza, sia dall'interno che dall'esterno. Se il tambuccio si trova nella quarta parte della lunghezza dello scafo a partire da prora, deve essere d'acciaio e deve essere inchiodato alle lamiere del ponte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-33