Allegato

Art. 9

Rilascio di certificati di circolazione provvisoria

In vigore dal 16 nov 1966
Rilascio di certificati di circolazione provvisoria 1. Quando le merci con destinazione definitiva ignota esportate dagli Stati associati non sono coperte da un titolo di trasporto diretto emesso da uno Stato associato e transitano per il territorio di uno o più paesi che non fanno parte della Convenzione, senza che tale transito sia considerato una interruzione del trasporto diretto, l'esportatore ha la facoltà di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione A.Y.1 provvisorio. In tal caso, la menzione "PROVVISORIO" verrà scritta con inchiostro rosso sul certificato di circolazione sotto la voce "osservazioni". 2. Quando le merci hanno ricevuto la loro destinazione definitiva, l'esportatore può chiedere che il certificato provvisorio di circolazione venga sostituito da un certificato definitivo. Questo ultimo può comprendere la totalità delle merci indicate nel certificato provvisorio o soltanto la parte delle merci destinate ad uno Stato membro. Il certificato provvisorio può anche essere sostituito da più certificati definitivi, se la spedizione è suddivisa in più parti prima dell'imbarco. 3. La sostituzione d'un certificato provvisorio mediante uno o più certificati definitivi deve essere chiesta per iscritto dall'esportatore. La richiesta deve essere accompagnata dal certificato provvisorio e da tutti i documenti atti a comprovare che le merci sono state inoltrate a destinazione di uno Stato membro. La data del certificato di circolazione A.Y.1. definitivo è la data alla quale fu vistato il certificato provvisorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-9

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