Allegato

Art. 14

In vigore dal 16 nov 1966
1. In caso di attraversamento del territorio dei paesi indicati all', le merci debbono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito e non debbono esservi messe in libero pratica. Durante la loro permanenza nel paese di transito, le merci possono essere oggetto unicamente delle ordinarie manipolazioni intese a garantirne la conservazione tal quali. 2. La prova dell'adempimento delle suddette condizioni è fornita dalla presentazione d'una attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese fi transito, recante: una descrizione esatta della merce; la data, d'imbarco o di sbarco delle merci, con l'indicazione delle rispettive navi; una dichiarazione delle condizioni in cui è avvenuta la permanenza delle merci. Qualora sia impossibile produrre una siffatta attestazione, la dogana terrà conto di qualsiasi documento probante che le verrà esibito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-14

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