Allegato
Art. 12
Rilascio di duplicati
In vigore dal 16 nov 1966
Rilascio di duplicati
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.Y.1, l'esportatore può chiedere alla dogana che lo aveva rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di questa ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare la menzione "DUPLICATO" scritta in inchiostro rosso.
Il duplicato ha valore dalla data alla quale è stato vistato il certificato A.Y.1 originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-12