Allegato

Art. 13

Trasporto diretto delle merci

In vigore dal 16 nov 1966
Trasporto diretto delle merci È considerato trasporto diretto il trasporto di merci effettuato senza transito sul territorio di un paese che non fa parte della Convenzione e senza trasbordo in tale paese. Tuttavia, non sono considerati interruzioni di trasporto diretto: a) gli scali nel porti situati nel territorio di paesi terzi che non fanno parte della Convenzione; b) i trasbordi in tali porti, quando avvengano per causa di forza maggiore o quando siano dovuti a cause marittime; c) il transito sul territorio di uno o più paesi che non fanno parte della Convenzione o il trasbordo in tali paesi, quando l'attraversamento si effettui con un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro o in uno Stato associato; d) il transito sul territorio di uno o più paesi che non fanno parte della Convenzione quando l'attraversamento di tali paesi sia effettuato per ragioni geografiche. In tal caso e qualora i prodotti non siano accompagnati da un titolo di trasporto unico rilasciato in uno Stato associato, le merci debbono transitare per uno dei porti seguenti: Beira (Africa orientale porto- per gli scambi con il Congo ghese) (Leopoldville) Durban, Citta del Capo, Port per gli scambi con il Congo Elisabeth (Sudafrica) (Leopoldville) Algeri, Bona, Orano (Algeria) per gli scambi con il Niger Lobito (Angola) per gli scambi con il Congo (Leopoldville) Bathurst ed altri porti della per gli scambi con il Senegal foce del fiume Gambia Tema, Takoradi, Acora (Gana) per gli scambi con l'Alto Volta Bata (Guinea spagnola) per gli scambi con il Gabon Conakry (Guinea) per gli scambi con il Mali Mombassa (Kenya) per gli scambi con il Burundi, il Congo (Leopoldville) e il Ruanda Tripoli (Libia) per gli scambi con il Niger e il Ciad Burutu, Wari (Nigeria) per gli scambi con il Camerun, il Niger e il Ciad Calabar (Nigeria) per gli scambi con il Camerun Lagos, Apapa (Nigeria) per gli scambi con il Camerun, il Dahomey, il Niger e il Ciad Porto Harcourt (Nigeria) per gli scambi con il Camerun e il Ciad Porto Sudan (Sudan) per gli scambi con il Ciad Dar-es-Salam (Tanganica) per gli scambi con il Congo (Leopoldville)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-13

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Trasporto diretto delle merci (Art. 13 Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione) — Testo vigente | Portale Normativo