Allegato
Art. 11
Rilascio a posteriori di certificati di circolazione A.Y.1
In vigore dal 16 nov 1966
Rilascio a posteriori di certificati di circolazione A.Y.1
1. Quando, in seguito ad errori od omissioni involontari, non è stata avanzata alcuna richiesta di certificato di circolazione al momento dell'esportazione delle merci, il certificato A.Y.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione effettiva delle merci ad esso relative.
In tal caso, l'esportatore deve:
farne richiesta per iscritto fornendo le indicazioni che riguardano la specie della merce, la sua quantità, l'imballaggio ed i contrassegni distintivi di cui essa è munita, nonché il luogo e la data di spedizione;
attestare che non è stato rilasciato alcun certificato di circolazione A.Y.1 al momento dell'esportazione della merce in questione, precisando i motivi;
accludere un modulo di certificato AY.I debitamente compilato e firmato.
2. La dogana può procedere al rilascio a posteriori d'un certificato di circolazione A.Y.1 soltanto dopo avere verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati di circolazione A.Y.1 rilasciati a posteriori debbono recare la menzione "RILASCIATO A POSTERIORI".
La dogana non può tuttavia rilasciare a posteriori il certificato di circolazione A.Y.1 qualora le merci abbiano ricevuto per destinazione il territorio d'un paese facente parte della Convenzione, soltanto dopo la loro effettiva esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-11