Allegato
Art. 10
Sostituzione del certificato A.Y.1 mediante certificati dello stesso tipo
In vigore dal 16 nov 1966
Sostituzione del certificato A.Y.1 mediante certificati dello stesso tipo
1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione A.Y.1 mediante uno o più certificati A.Y.1 è sempre possibile, purchè sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci.
2. Quando il nuovo certificato di circolazione A.Y.1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e che sono riesportati tal quali, esso deve obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-10