Art. 10 · Sostituzione del certificato A.Y.1 mediante certificati dello stesso tipo
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Art. 10

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Sostituzione del certificato A.Y.1 mediante certificati dello stesso tipo

In vigore dal 16 nov 1966
Sostituzione del certificato A.Y.1 mediante certificati dello stesso tipo 1. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione A.Y.1 mediante uno o più certificati A.Y.1 è sempre possibile, purchè sia fatta nell'ufficio doganale ove si trovano le merci. 2. Quando il nuovo certificato di circolazione A.Y.1 si riferisce a prodotti originariamente importati da uno Stato membro o da uno Stato associato e che sono riesportati tal quali, esso deve obbligatoriamente indicare lo Stato membro o lo Stato associato nel quale è stato rilasciato il certificato di circolazione originario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-10