Allegato

Art. 5

Esportazione da uno Stato associato

In vigore dal 16 nov 1966
Esportazione da uno Stato associato Il visto sul certificato di circolazione, modello A.Y.1, viene concesso dalle autorità doganali di uno Stato associato: 1) quando le merci esportate sono state fabbricate nello Stato associato, senza incorporazione di prodotti importati da paesi che non fanno parte della Convenzione; 2) quando le merci esportate sono state fabbricate nello Stato associato a partire da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da paesi che non fanno parte della Convenzione e le merci esportate sono classificate in una voce doganale, secondo la nomenclatura di Bruxelles, diversa da quella in cui sono classificati i prodotti utilizzati o incorporati, tenuto conto delle eccezioni riportate negli elenchi A e B allegati alla decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni; la dogana ha ampia facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile. La dogana dello Stato suddetto si rifiuterà di concedere il visto su un certificato di circolazione A.Y.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce sono destinate ad un paese che non fa parte della Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-5

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Esportazione da uno Stato associato (Art. 5 Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione) — Testo vigente | Portale Normativo