Allegato
Art. 2
Per la dogana
In vigore dal 16 nov 1966
Per la dogana
La dogana dello Stato membro, paese o territorio esportatore deve accertarsi che il modello A.Y.1 sia debitamente compilato. Essa verifica in particolare che la parte riservata alla indicazione delle merci sia stata compilata in modo che risulti impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la denominazione delle merci deve essere scritta senza interlinea. Qualora tale parte non sia completamente compilata, bisogna tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga scritta e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi delle righe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-2