Allegato
Art. 1
Per l'esportatore
In vigore dal 16 nov 1966
ALLEGATO
Metodi di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaounde
Per l'esportatore
1. Spetta all'esportatore, o al suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione di esportazione, chiedere sotto la propria responsabilità il visto per un certificato di circolazione. La domanda viene fatta su un modulo modello A.Y.1, debitamente compilato, conformemente alle disposizioni di cui al Titolo Il della decisione n. 5/66 del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966 e secondo le norme indicate a tergo dell'originale del modello stesso.
2. L'esportatore, o il suo rappresentante, allega alla domanda i documenti atti a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un visto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-1