Allegato

Art. 4

Esportazione da uno Stato membro della Comunità Economica Europea

In vigore dal 16 nov 1966
Esportazione da uno Stato membro della Comunità Economica Europea Il visto sul certificato di circolazione A.Y.1 viene concesso dalle autorità doganali d'uno Stato membro della Comunità Economica Europea: 1) quando le merci esportate sono state fabbricate nella Comunità senza incorporazione di prodotti importati da paesi non membri della Comunità; 2) quando le merci sono state fabbricate nella qualità da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati dallo Stato associato in cui le merci vengono esportate; 3) quando le merci sono state fabbricate nella Comunità da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da uno Stato associato e sono riesportate in un altro Stato associato che accordi al primo Stato associato lo stesso regime riservato agli Stati membri della Comunità; 4) quando le merci sono state fabbricate nella Comunità da prodotti, o con incorporazione di prodotti, importati da un paese che non faccia parte della Convenzione - o da uno Stato associato che non fruisca nello Stato associato di destinazione dello stesso regime riservato agli Stati membri della Comunità - le merci esportate sono classificate in una voce doganale (nomenclatura di Bruxelles) diversa da quella in cui sono classificati i prodotti utilizzati o incorporati, tenuto conto delle eccezioni riportate negli elenchi A e B allegati alla decisione del Consiglio di Associazione. Allo scopo di verificare se sono soddisfatte le suddette condizioni, la dogana ha ampia facoltà di richiedere documenti giustificativi o di procedere a qualsiasi controllo che essa ritenga utile. La dogana dello Stato suddetto si rifiuterà di concedere il visto su un certificato di circolazione A.Y.1 quando, dai documenti di esportazione esibiti, risulti che le merci a cui si riferisce sono destinate ad un paese che non fa parte della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-4

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