Allegato
Art. 17
In vigore dal 16 nov 1966
I paesi membri dell'Associazione prendono le necessaria misure al fine di evitare che le merci che vengono scambiate tra i paesi dell'Associazione sotto la scorta di un certificato A.Y.1 e che durante il trasporto effettuano una sosta In un porto franco, in una zona franca o in uno scalo merci franco, situati sul loro territorio;
subiscano, durante tale sosta, sostituzioni o manipolazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-17