Allegato

Art. 22

In vigore dal 16 nov 1966
Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra la dogana del paese importatore e quella del paese esportatore, o qualora esse pongano un problema di interpretazione della decisione del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966, le contestazioni stesse vengono sottoposte alle autorità designate dal Consiglio di Associazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-22

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Art. 22 Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione — Testo vigente | Portale Normativo