Allegato
Art. 22
In vigore dal 16 nov 1966
Qualora non sia stato possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra la dogana del paese importatore e quella del paese esportatore, o qualora esse pongano un problema di interpretazione della decisione del Consiglio di Associazione del 22 aprile 1966, le contestazioni stesse vengono sottoposte alle autorità designate dal Consiglio di Associazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-22