Allegato

Art. 20

In vigore dal 16 nov 1966
Ai fini dell'applicazione dell', la dogana del paese trasportatore rimanda il certificato alla dogana del paese esporiatore, indicando i motivi di forma o di sostanza che giustificano un'inchiesta. Essa fornisce nell'ambito del possibile, tutte le informazioni che si sono potute raccogliere e che fanno ritenere che le menzioni contenute nel certificato siano inesatte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-20

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