Allegato

Art. 23

In vigore dal 16 nov 1966
Ai fini del controllo a posteriori contemplato nel presente articolo, i documenti di esportazione o le copie di certificati di circolazione che li sostituiscono debbono essere conservati dalla dogana del paese membro esportatore per un periodo di due anni. Visto, il Ministro per le finanze: PRETI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-23

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