Art. 2

In vigore dal 16 nov 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 10 luglio 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY - Visto, il Guardasigilli REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 72. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-rd-2

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