Art. 2
In vigore dal 16 nov 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 10 luglio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY -
Visto, il Guardasigilli REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 72. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-rd-2