Allegato

Art. 21

In vigore dal 16 nov 1966
I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alla dogana del paese importatore. Essi debbono permettere di accertare se il certificato contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se tali merci possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-21

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Art. 21 Nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione — Testo vigente | Portale Normativo