Art. 12 · Rilascio di duplicati
Allegato

Art. 12

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Rilascio di duplicati

In vigore dal 16 nov 1966
Rilascio di duplicati In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione A.Y.1, l'esportatore può chiedere alla dogana che lo aveva rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in possesso di questa ultima. Il duplicato così rilasciato deve recare la menzione "DUPLICATO" scritta in inchiostro rosso. Il duplicato ha valore dalla data alla quale è stato vistato il certificato A.Y.1 originale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;943#art-a-12