Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 8

In vigore dal 7 lug 1966
Gli Aero Clubs sono tenuti a: 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale; 2) inviare al comitato esecutivo di cui all' per la approvazione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dello anno precedente ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno successivo; 3) comunicare al Consiglio federale l'elenco nominativo dei soci, entro il mese di marzo di ogni anno; 4) osservare le norme emanate all'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'; 5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, per il coordinamento nel quadro della attività sportiva nazionale e per ottenere la necessaria approvazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-8

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