Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo III
Art. 12
In vigore dal 7 lug 1966
L'ammissione degli enti aggregati è deliberata dal Consiglio federale.
Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-12