Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo V›Capo I
Art. 17
In vigore dal 7 lug 1966
Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli Aero Clubs.
Non possono ricoprire cariche elettive:
1) coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni;
2) coloro che abbiano riportate condanne per delitto non colposo;
3) coloro che siano stati assoggettati da parte dell'Aero Club
d'Italia, oppure da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano o di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
4) coloro che ricavino dall'attività sportiva un profitto personale;
5) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e gli enti federati.
Nessun compenso spetta al presidente dell'Aero Club d'Italia, al vicepresidente, ai consiglieri federali, ai componenti le commissioni di cui al successivo ad eccezione del rimborso spese di viaggio limitato al costo del biglietto ferroviario di 1ª classe e del gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni del Consiglio federale e delle Commissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-17