Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo II
Art. 21
In vigore dal 7 lug 1966
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino la metà più uno dei componenti con diritto a voto di cui all', ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Salvo il disposto dell', le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-21