Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo IV
Art. 25
In vigore dal 7 lug 1966
Il presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'assemblea dell'Aero Club d'Italia ( punto 1), con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Il presidente dura in carica 4 anni e non può essere nominato ulteriormente, se non saranno trascorsi almeno 4 anni dalla scadenza del mandato.
Ai fini dell'espletamento della sua carica il presidente dell'Aero Club d'Italia si considera a tutti gli effetti residente a Roma.
La carica di presidente dell'Aero Club d'Italia è incompatibile con la carica di presidente o membro del Consiglio direttivo di Aero Club.
In caso di vacanza della carica prima della scadenza viene nominato, con le modalità di cui all', un nuovo presidente che al termine del quadriennio già in corso può essere riconfermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-25