Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo V

Art. 28

In vigore dal 7 lug 1966
Il Comitato esecutivo provvede a trattare gli affari correnti e le pratiche di ordinaria amministrazione, nonché quelle che gli siano affidate dal Consiglio federale; delibera in via di urgenza sui provvedimenti di cui ai nn. 12), 13) e 14) dell'. Le delibere adottate in via di urgenza debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione. Approva i bilanci preventivo e consuntivo degli Aero Clubs locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-28

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