Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo III
Art. 23
In vigore dal 7 lug 1966
Il Consiglio federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.
In particolare il Consiglio federale:
1) sovrintende all'attività dell'Ente e la dirige;
2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo, e le eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dello esercizio da sottoporre all'Assemblea ed alla successiva ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quelli della difesa, del turismo e dello spettacolo e del tesoro;
3) delibera, in relazione, al bilancio di previsione approvato dall'Assemblea, il programma annuale di attività dell'Ente, da trasmettere ai Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e del turismo e dello spettacolo, entro il mese di dicembre di ciascun anno;
4) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Aero Club d'Italia.
Delibera ai sensi dell' ultimo comma della legge 16 febbraio 1942, n. 426, i regolamenti concernenti lo sport aereo;
5) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici;
6) delibera il regolamento del personale di cui all' della legge 29 maggio 1954, n. 340;
7) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento;
8) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Clubs;
9) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali rispettivamente per l'iscrizione nel registro degli aeromobili e l'immatricolazione nel registro degli alianti libratori;
10) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Aero Club d'Italia;
11) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati;
12) nomina e revoca i componenti delle eventuali Commissioni tecniche temporanee;
13) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni della Federazione Aeronautica Internazionale e ai congressi e alle manifestazioni di cui l'Aero Club d'Italia ritiene di dover essere rappresentato;
14) dirime gli eventuali conflitti fra gli Aero Clubs;
15) delibera su proposta del presidente dell'Aero Club d'Italia per gravi motivi o su richiesta della metà più uno dei soci effettivi di Enti federati, in merito allo scioglimento degli organi degli Aero Clubs e alla nomina dei commissari straordinari per la durata di 6 mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessità, dal presidente dell'Aero Club d'Italia;
16) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-23