Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo VI
Art. 29
In vigore dal 7 lug 1966
La competenza a decidere le controversie di carattere sociale fra l'Aero Club d'Italia e gli Enti aggregati è devoluta ad un apposito Collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi e, da due supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci onorari o effettivi degli Aero Clubs o fra quelle persone che per alta competenza o particolari doti, l'Assemblea ritenga di chiamare alla carica.
Inoltre il Collegio dei probiviri è chiamato ad esaminare e decidere su ricorsi presentati dai soci degli Aero Clubs locali per provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi dello dello, statuto tipo degli Aero Clubs locali.
La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica nell'Aero Club d'Italia o negli Aero Clubs.
Il giudizio del Collegio è definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-29