Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 7 lug 1966
Presso l'Aero Club d'Italia e a sua cura sono tenuti:
a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell' delle legge 29 maggio 1954, n. 340;
b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'art. 753 del Codice della navigazione.
Su tali registri possono essere iscritti gli aeromobili di proprietà o eserciti dall'Arco Club d'Italia, dagli Enti federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purchè il loro impiego non avvenga a scopo di lucro o commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-5