Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo II

Art. 5

In vigore dal 7 lug 1966
Presso l'Aero Club d'Italia e a sua cura sono tenuti: a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell' delle legge 29 maggio 1954, n. 340; b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'art. 753 del Codice della navigazione. Su tali registri possono essere iscritti gli aeromobili di proprietà o eserciti dall'Arco Club d'Italia, dagli Enti federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purchè il loro impiego non avvenga a scopo di lucro o commerciale.
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