Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 7 lug 1966
L'Aero Club d'Italia svolge le attività previste dalla legge 29 maggio 1954, n. 340.
In particolare:
1) promuove la formazione aeronautica della gioventù, favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi;
2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e organizza manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e può organizzare quelle a carattere nazionale;
3) esamina e approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica sportiva, turistica e di propaganda e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento;
4) svolge anche direttamente, su decisione del Consiglio federale, attività didattica nei vari settori aeronautici e cura in generale che tale attività sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggiore rendimento tecnico-economico, evitando dispersioni;
5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività sportiva, turistica e di propaganda;
6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal regolamento sportivo nazionale;
7) su richiesta del Ministero della difesa, cura l'allenamento dei piloti militari in congedo.
Storico versioni
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