Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 7 lug 1966
Per il conseguimento degli scopi di cui all' l'Aero Club d'Italia:
1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri, da turismo e sport;
2) istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo;
3) promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo regionali per la formazione di piloti soci degli Aero Clubs compresi nel territorio della Regione;
4) sovrintende allo sport aeronautico, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;
5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale. Presenta alla Federazione Aeronautica Internazionale le proposte di omologazione dei primati internazionali;
6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile;
7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
8) gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri Enti;
9) svolge compatibilmente con i fini istituzionali, ogni attività non commerciale diretta a sviluppare la propaganda aeronautica ed il traffico aeroturistico;
10) assicura il regolare espletamento di tutte le attività previste dall' della legge 29 maggio 1954, n. 540, e ciò anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli enti di cui al comma d) ed e) del successivo ;
11) su richiesta provvede alla disponibilità dei mezzi occorrenti per soddisfare gli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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