Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo II
Art. 9
In vigore dal 7 lug 1966
Gli Aero Clubs hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto.
Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attività sportiva, ai sensi del n. 5) dell', debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-9