Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo III›Capo I
Art. 6
In vigore dal 7 lug 1966
Gli enti che possono far parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in:
1) enti federati comprendenti le associazioni che, senza scopo di lucro, esplicano attività:
sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a motore;
sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a vela;
sportiva e didattica nel settore dell'aeromodellismo;
sportiva nel settore del paracadutismo.
È facoltà del Consiglio Federale concedere la qualifica di "Aero Club" anche a quegli enti che all'atto della costituzione non svolgano tutte le attività più sopra menzionate;
2) enti aggregati che comprendono:
a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;
b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;
c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;
d) enti turistici e imprese alberghiere;
e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-6