Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo IIICapo I

Art. 6

In vigore dal 7 lug 1966
Gli enti che possono far parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in: 1) enti federati comprendenti le associazioni che, senza scopo di lucro, esplicano attività: sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a motore; sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a vela; sportiva e didattica nel settore dell'aeromodellismo; sportiva nel settore del paracadutismo. È facoltà del Consiglio Federale concedere la qualifica di "Aero Club" anche a quegli enti che all'atto della costituzione non svolgano tutte le attività più sopra menzionate; 2) enti aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici e imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-6

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