Statuto dell'Aero Club d'Italia›Capo II
Art. 11
In vigore dal 7 lug 1966
La qualifica di Aero Club si perde per scioglimento dell'Associazione, per recesso, per revoca.
La revoca può essere deliberata previa contestazione per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'.
La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio federale; contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri di cui all', nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-11