Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 7 lug 1966
Il Consiglio federale può nominare presidenti onorari dello Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e l'Aero Club d'Italia in particolare. Il Consiglio federale approva inoltre la proposta di nomina a soci onorari degli Aero Clubs secondo le modalità previste dall' dello statuto tipo. I Presidenti e i soci onorari degli Aero Clubs godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-15