Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VII
Art. 42
In vigore dal 7 lug 1966
Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono:
a) le quote di ammissione degli Aero Clubs e quelle annuali degli Aero Clubs e degli Enti aggregati;
b) gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente;
c) i proventi per diritti di rilascio brevetti, licenze e diplomi;
d) gli eventuali contributi concessi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, dal Ministero della difesa, dal Ministero del turismo e dello
spettacolo e dal Comitato olimpico nazionale italiano
e) gli eventuali contributi di altre amministrazioni od enti diversi di quelli di cui al punto d) che siano comunque interessati all'attività dell'Aero Club d'Italia;
f) ogni altro eventuale provento.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale, scelti dal Consiglio federale, o in conto corrente postale. I conti sono intestati all'Aero Club d'Italia.
Tutte le operazioni di cassa debbono essere effettuate attraverso detti Istituti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-42