Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo VI

Art. 38

In vigore dal 7 lug 1966
I componenti di ciascuna Commissione permanente di specialità e i consiglieri federali di cui al punto 5) dell' sono eletti dai rappresentanti delle rispettive specialità, riuniti in sede nazionale. Ogni Aero Club designa per ciascuna specialità un rappresentante secondo le norme di seguito precisate. Per la specialità di volo a motore e turismo e volo a vela, i rappresentanti dispongono di un voto per ogni socio pilota con licenza di brevetto in corso di validità. Per la specialità paracadutisti, i rappresentanti dispongono di un voto per ogni socio munito di brevetto di paracadutista sportivo con licenza in corso di validità. Per la specialità aeromodellismo, i rappresentanti dispongono di un voto ogni dieci aeromodellisti rappresentati. Le riunioni in sede nazionale dei rappresentanti di specialità sono presiedute dal presidente dell'Aero Club d'Italia o da un suo delegato e devono essere tenute non oltre venti giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria di cui all'. In caso di vacanza nei componenti delle Commissioni subentrano coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle precedenti elezioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo