Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo VI
Art. 35
In vigore dal 7 lug 1966
Le Commissioni di cui all' si riuniscono ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione dei rispettivi presidenti, previa autorizzazione del presidente dell'Aero Club d'Italia.
Il presidente e il segretario generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori delle Commissioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-35