Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo IX
Art. 47
In vigore dal 7 lug 1966
Le proposte di modifiche del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio federale o da rappresentanti di almeno la meta più uno degli Aero Clubs locali.
Le proposte di modifiche sono inviate al Presidente dell'Aero Club d'Italia il quale entro 30 giorni dal ricevimento convoca l'Assemblea per le relative deliberazioni.
Per la validità di tali deliberazioni, occorre l'intervento di almeno tre quarti dei membri. Le deliberazioni stesse sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i membri, compresi i non intervenuti.
Le modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministero dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-47