Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo X

Art. 48

In vigore dal 7 lug 1966
Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme precedentemente in vigore, la conservano. Qualora tuttavia il loro ordinamento non sia conforme a quanto disposto dall', n. 1), esse devono, a pena di decadenza, rimettere all'Aero Club d'Italia il nuovo statuto entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-48

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