Statuto dell'Aero Club d'Italia›Titolo X
Art. 48
47 / 72In vigore dal 7 lug 1966
Le associazioni che abbiano ottenuto la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme precedentemente in vigore, la conservano.
Qualora tuttavia il loro ordinamento non sia conforme a quanto disposto dall', n. 1), esse devono, a pena di decadenza, rimettere all'Aero Club d'Italia il nuovo statuto entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-48