Statuto tipo degli Aero Clubs locali

Art. 3

In vigore dal 7 lug 1966
Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci effettivi ed aggregati sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo dell'Aero Club, osservati per i soci aggregati i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia. Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno. Trascorsa tale data il Consiglio direttivo invita con lettera raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a 30 giorni. Coloro che entro il termine fissato suddetto non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono de soci. I soci aggregati che chiedono il passaggio alla categoria "effettivi" sono esenti dal pagamento della quota di ammissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-std-3

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