Statuto tipo degli Aero Clubs locali

Art. 2

In vigore dal 7 lug 1966
I soci dell'Aero Club sono distinti in: 1) soci effettivi: a) aviatori; b) ordinari. 2) soci aggregati. Sono ascrivibili alla categoria "aviatori" coloro che hanno conseguito uno dei brevetti aeronautici appresso indicati ancorchè scaduti di validità: pilota di aerodina; pilota di aliante; pilota di dirigibile; pilota di aliante libratore; pilota di elicottero; ufficiale di rotta; osservatore; motorista di bordo; radioelettricista di bordo; e quelli che il Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia delibererà eventualmente di aggiungere. Sono ascrivibili alla categoria "ordinari" tutti gli altri aspiranti maggiorenni. Sono ascrivibili alla categoria "aggregati" gli aspiranti minori di 21 anni non aviatori. È in facoltà degli Aero Clubs di conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie) nonché di proporre al Consiglio federale ai sensi dell' dello statuto dell'Aero Club d'Italia, la nomina a socio onorario dell'Aero Club. Tutti i soci dell'associazione italiana dei pionieri ed i soci d'onore dell'Aero Club d'Italia sono soci effettivi dell'Aero Club nella cui circoscrizione risiedono, con esonero dal pagamento delle quote sociali. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci effettivi. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'Aero Club. All'atto dell'accoglimento della domanda deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale oltre ad una distinta quota di ammissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-std-2

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