Art. 21
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 21

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In vigore dal 7 lug 1966
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino la metà più uno dei componenti con diritto a voto di cui all'art. 18, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Salvo il disposto dell'art. 47, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-21