Capo V

Art. 285

In vigore dal 28 ott 1965
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'Istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-285

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