Capo V
Art. 280
In vigore dal 28 ott 1965
La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in originale al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento definitivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-280